Art. 3

O r g a n i

In vigore dal 23 nov 2000
1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati: a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo; b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione; c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-23;134#art-3

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