Titolo III›Capo VI
Art. 97
Funzioni soppresse
In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all' della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all' della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall' della legge n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall' della legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all' della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all', comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all', comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all', comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all' della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all' della legge 28 dicembre 1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all', comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all' della legge n. 526 del 1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all', lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnicoeconomico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all', lettera h), della legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all', comma secondo, della legge n. 59 del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all' della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all' della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-97