Titolo IIICapo V

Art. 95

Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane

In vigore dal 6 mag 1998
Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane 1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell' e dalla lettera f) del comma 1 dell', la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell' dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali. 3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-95

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Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane (Art. 95 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo