Titolo IVCapo I

Art. 122

Vigilanza sui fondi integrativi

In vigore dal 6 mag 1998
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale. 2. È conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.
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Vigilanza sui fondi integrativi (Art. 122 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo