Titolo IV›Capo I
Art. 118
Attività di informazione
In vigore dal 6 mag 1998
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all', comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell', comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli della stessa legge, conservate allo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-118