Titolo IVCapo I

Art. 121

Vigilanza su enti

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati. 2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali. 3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Statoregioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell', comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso , comma 13. 4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-121

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