Titolo III›Capo VII
Art. 106
Riordino e soppressione di strutture
In vigore dal 15 dic 1999
1. Nell'ambito del riordino di cui all', sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-106