Art. 106 · Riordino e soppressione di strutture
Titolo IIICapo VII

Art. 106

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Riordino e soppressione di strutture

In vigore dal 15 dic 1999
1. Nell'ambito del riordino di cui all', sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare: a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori; b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli; c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale; d) la Direzione generale del demanio marittimo. 2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-106