Titolo IIICapo VII

Art. 103

Funzioni affidate a soggetti privati

In vigore dal 21 mag 1998
1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative: a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all', comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-103

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Funzioni affidate a soggetti privati (Art. 103 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo