Art. 8
Imprese di autotrasporto residenti in altro Stato U.E.
In vigore dal 27 feb 2002
1. Qualora i trasportatori su strada di cose per conto di terzi residenti in altro Stato membro dell'Unione europea abbiano commesso infrazioni gravi o ripetute alle normative relative ai trasporti su strada e tali infrazioni possano comportare la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore, gli organi accertatori comunicano al predetto Stato le informazioni in loro possesso su tali infr azioni, nonché sulle sanzioni comminate. In caso di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti internazionali l'autorità che vi provvede ne informa la Commissione dell'Unione europea che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
- - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;84#art-8