Art. 5

Capacità finanziaria

In vigore dal 27 feb 2002
1. Il requisito della capacità finanziaria si intende sussistente allorchè l'impresa possa dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. 2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione è determinato il requisito della capacità finanziaria, in misura comunque non inferiore a quanto previsto dall' del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Resta comunque salva la facoltà di deroga prevista dall', comma 2. 3. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria sono considerati: a) i conti annuali dell'impresa, ove esistano; b) i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e la possibilità di scoperti e prestiti; c) tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; d) i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni; e) il capitale di esercizio. 4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, le imprese possono produrre una attestazione rilasciata da istituti bancari o istituti finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi; il contenuto dell'attestazione e le modalità di rilascio sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima del 1 gennaio 1990, sono dispensate dall'accertamento del requisito della capacità finanziaria. 6. Sono considerate equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4 le omologhe attestazioni rilasciate alle imprese residenti in altro Stato dell'Unione europea in base alla normativa ivi vigente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
  • - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;84#art-5

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