Art. 10
Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto
In vigore dal 27 feb 2002
1. Nel caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica di colui che dirige l'attività di trasporto dell'impresa, ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacità professionale che possa assumerne la direzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo provvisorio la direzione della attività di trasporto anche in assenza dell'attestato di capacità professionale, dandone previa comunicazione agli organi competenti, sempre che siano in possesso del requisito dell'onorabilità.
2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 è consentito per un periodo di dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concessa dagli organi competenti, in casi particolari debitamente giustificati.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la direzione dell'attività di trasporto può essere definitivamente proseguita dal soggetto che, pur non possedendo il requisito della capacità professionale, ha acquisito, negli ultimi 3 anni, un'esperienza pratica nella gestione giornaliera dell'impresa, sempre che tale soggetto sia in possesso del requisito dell'onorabilità.
4. Nel caso in cui venga a determinarsi la perdita dei requisiti dell'onorabilità ovvero della capacità professionale da parte del soggetto preposto alla direzione dell'attività di trasporto, è consentito all'impresa di provvedere, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto, alla sostituzione del preposto entro il termine di tre mesi dalla data in cui si è verificato il venir meno dei requisiti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
- - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;84#art-10