Art. 3
Requisiti
In vigore dal 27 feb 2002
1. Le imprese debbono dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori come previsto dal comma 6 dell' della citata legge n. 454 del 1997, di possedere, oltre le condizioni ed i requisiti previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale secondo le disposizioni dettate con il presente decreto.
2. Se il richiedente è una persona fisica non in possesso del requisito dell'idoneità professionale, gli organi competenti possono ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada a condizione che egli designi un'altra persona in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per la direzione dell'attività di trasporto dell'azienda in maniera continuativa ed effettiva.
3. Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto dal titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone che dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attività di trasporto dell'impresa; quando si tratti di società il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto da tutti i soci che siano illimitatamente responsabili nelle società di persone e dagli amministratori per ogni altro tipo di ente o di società e per le aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto da coloro i quali svolgono le funzioni di direzione dell'attività di trasporto.
5. Possono assumere la direzione dell'attività di trasporto i seguenti soggetti:
a) titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero collaboratore dell'impresa familiare;
b) soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, o almeno uno di essi;
c) amministratori in ogni altro tipo di ente o di società, ovvero aziende speciali e consorzi di cui alla legge n. 142 del 1990, o almeno uno di essi;
d) dipendenti dell'impresa, cui siano attribuite le mansioni di direzione dell'attività di trasporto o l'inquadramento appositamente definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
6. Le imprese debbono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente decreto all'atto della presentazione, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 298 del 1974, della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori.
7. Le imprese autorizzate prima del l gennaio 1978 all'esercizio della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
- - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;84#art-3