Art. 3

Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia

In vigore dal 30 gen 2014
1. Fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, il Governatore della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme del trattato e dello statuto del SEBC. Fino al termine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell', comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483, così come previsto negli , comma 1, e 11, comma 2, del presente decreto. Sono o restano abrogati l'articolo 37 del testo unico, l' del regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, e l', secondo comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377. 2. L'articolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.". Sono o restano abrogati il terzo comma del predetto articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n. 1715. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GENNAIO 2014, N. 5.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43#art-3

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