Art. 2
Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC
In vigore dal 16 ott 1998
1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.
2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC.
Note all'articolo
- Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e delle corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia e' riferita alla data del 1 giugno 1998."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43#art-2