Art. 10
Modifiche dello statuto della Banca d'Italia
In vigore dal 14 mar 1998
1. Lo statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43#art-10