Art. 10

Modifiche dello statuto della Banca d'Italia

In vigore dal 14 mar 1998
1. Lo statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto. 2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo