Art. 8
Bilancio, rendiconti e altre previsioni in materia finanziaria
In vigore dal 16 ott 1998
Bilancio, rendiconti
e altre previsioni in materia finanziaria
1. Nella redazione del proprio bilancio la Banca d'Italia può uniformare, anche in deroga alle norme vigenti, i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate dalla BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. I bilanci compilati in conformità del presente comma, con particolare riguardo ai criteri di redazione adottati, assumono rilevanza anche agli effetti tributari.
2. La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una situazione dei conti redatta secondo il modello approvato, su proposta della Banca, dallo stesso Ministro, con proprio decreto.
3. Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lettera i), del testo unico.
4. È abrogato l' della legge 26 novembre 1993, n. 483.
Note all'articolo
- Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43#art-8