Titolo II

Art. 195 quater

Sanzioni in caso di risoluzione

In vigore dal 1 dic 2021
1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all' la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall', comma 1, per l'inosservanza degli , comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia. 2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l', al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli , comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli . 5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
  • Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le modifiche apportate dal presente decreto [...] alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, [...] si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni [...] della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, [...] in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-195-quater

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