Art. 46 bis
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani
In vigore dal 16 feb 2016
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli , comma 1, e 39.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-46-bis