Art. 60 bis.2
Piani di risoluzione
In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:
a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero
b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall', secondo quanto previsto dagli del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e le disposizioni da esso richiamate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-60-bis-2