Art. 7

Norma transitoria

In vigore dal 23 apr 1998
1. Il personale dipendente degli organi periferici dello Stato le cui attribuzioni e funzioni amministrative sono affidate integralmente alla regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del presente decreto, è trasferito a domanda alla regione stessa, fatte salve le norme relative alla conoscenza della lingua francese. 2. Nel caso previsto dal comma 1 il personale conserva integralmente il trattamento giuridico ed economico acquisito. 3. Gli organi periferici dello Stato le cui attribuzioni e funzioni amministrative sono trasferite integralmente alla regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del presente decreto, sono soppressi. 4. I relativi uffici sono trasferiti alla regione. 5. Le disposizioni previste dai commi 1, 3 e 4, entrano in vigore all'atto della costituzione di organi regionali dotati di attribuzioni e funzioni analoghe nelle materie trasferite od all'affidamento ad organi regionali esistenti delle attribuzioni e funzioni stesse. 6. Per assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite col presente decreto nei confronti del personale statale attualmente in servizio può essere disposto il comando presso la regione, su richiesta della stessa e con oneri a suo carico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;79#art-7

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