Art. 2
Piste da sci
In vigore dal 23 apr 1998
1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di piste da sci, da discesa e da fondo, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Sono comprese nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutte le piste da sci, da discesa e da fondo situate anche solo parzialmente nell'ambito del territorio regionale.
3. Le funzioni amministrative relative alle piste che si trovano in parte sul territorio di altra regione, sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;79#art-2