Art. 6
Facoltà di delega
In vigore dal 23 apr 1998
1. La regione autonoma Valle d'Aosta, nelle materie di cui agli , può delegare attribuzioni e funzioni amministrative a comunità montane e comuni in relazione ad interessi ed esigenze di rilevanza esclusivamente locale, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;79#art-6