Art. 6

Facoltà di delega

In vigore dal 23 apr 1998
1. La regione autonoma Valle d'Aosta, nelle materie di cui agli , può delegare attribuzioni e funzioni amministrative a comunità montane e comuni in relazione ad interessi ed esigenze di rilevanza esclusivamente locale, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;79#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo