Art. 3

Innevamento artificiale

In vigore dal 23 apr 1998
1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di innevamento artificiale delle piste da sci sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta. 2. Sono comprese nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutti gli impianti di innevamento artificiale situati anche solo parzialmente nell'ambito del territorio regionale. 3. Le funzioni amministrative relative agli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d'intesa con la regione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;79#art-3

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