Art. 26

Abrogato

Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-26

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Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria (Art. 26 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.) — Testo vigente | Portale Normativo