Art. 25

Abrogato

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-25

In sintesi

Questo articolo regolava il regime transitorio per le violazioni delle norme tributarie. Il testo fornito non riporta più i contenuti originari poiché la disposizione è stata espressamente abrogata dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Di conseguenza, l'articolo ha cessato la propria efficacia normativa.

Perché esiste questa norma

La norma conteneva disposizioni transitorie relative alla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie. L'articolo non è più operativo essendo stato formalmente abrogato.

A chi si applica

La disposizione è abrogata e non trova più applicazione.

Esempio pratico

Un contribuente o un operatore che consulta la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie non può più applicare questo articolo, in quanto abrogato. Gli adempimenti e le sanzioni sono regolati dalla normativa attualmente vigente.

Cosa è cambiato

L'articolo 25 è stato abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. In precedenza: l'atto 098G0250 (art. 2, comma 1, lett. m) ha modificato il comma 3; l'atto 098G0476 (art. 6, comma 1, lett. b) ha modificato il comma 3 e inserito il comma 3-bis; l'atto 000G0145 (art. 2, comma 1, lett. f) ha introdotto i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.

Domande frequenti

L'articolo 25 è ancora in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Qual era l'oggetto principale della disposizione prima dell'abrogazione?L'articolo recava disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
Quali modifiche ha subito l'articolo prima dell'abrogazione?Nel tempo sono state apportate modifiche al comma 3 e sono stati introdotti i commi da 3-bis a 3-septies, prima della definitiva abrogazione dell'intero articolo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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