Art. 25
AbrogatoDisposizioni transitorie
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-25
Disposizioni transitorie
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Questo articolo regolava il regime transitorio per le violazioni delle norme tributarie. Il testo fornito non riporta più i contenuti originari poiché la disposizione è stata espressamente abrogata dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Di conseguenza, l'articolo ha cessato la propria efficacia normativa.
La norma conteneva disposizioni transitorie relative alla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie. L'articolo non è più operativo essendo stato formalmente abrogato.
La disposizione è abrogata e non trova più applicazione.
Un contribuente o un operatore che consulta la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie non può più applicare questo articolo, in quanto abrogato. Gli adempimenti e le sanzioni sono regolati dalla normativa attualmente vigente.
L'articolo 25 è stato abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. In precedenza: l'atto 098G0250 (art. 2, comma 1, lett. m) ha modificato il comma 3; l'atto 098G0476 (art. 6, comma 1, lett. b) ha modificato il comma 3 e inserito il comma 3-bis; l'atto 000G0145 (art. 2, comma 1, lett. f) ha introdotto i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.