Art. 25

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 mag 2000 al 31 dic 2026
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore. 2. Gli si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1. 3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni,entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell', comma 3. 3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. 3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. 3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa. 3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella. 3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze. ----------- Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli , comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso più

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-25

In sintesi

Questo articolo regolava il regime transitorio per le violazioni delle norme tributarie. Il testo fornito non riporta più i contenuti originari poiché la disposizione è stata espressamente abrogata dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Di conseguenza, l'articolo ha cessato la propria efficacia normativa.

Perché esiste questa norma

La norma conteneva disposizioni transitorie relative alla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie. L'articolo non è più operativo essendo stato formalmente abrogato.

A chi si applica

La disposizione è abrogata e non trova più applicazione.

Esempio pratico

Un contribuente o un operatore che consulta la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie non può più applicare questo articolo, in quanto abrogato. Gli adempimenti e le sanzioni sono regolati dalla normativa attualmente vigente.

Cosa è cambiato

L'articolo 25 è stato abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. In precedenza: l'atto 098G0250 (art. 2, comma 1, lett. m) ha modificato il comma 3; l'atto 098G0476 (art. 6, comma 1, lett. b) ha modificato il comma 3 e inserito il comma 3-bis; l'atto 000G0145 (art. 2, comma 1, lett. f) ha introdotto i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.

Domande frequenti

L'articolo 25 è ancora in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Qual era l'oggetto principale della disposizione prima dell'abrogazione?L'articolo recava disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
Quali modifiche ha subito l'articolo prima dell'abrogazione?Nel tempo sono state apportate modifiche al comma 3 e sono stati introdotti i commi da 3-bis a 3-septies, prima della definitiva abrogazione dell'intero articolo.

Termini chiave

Disposizioni transitorieSanzioni amministrativeViolazioni di norme tributarieArticolo abrogato

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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