Art. 27

Violazioni riferite a società, associazioni od enti

In vigore dal 1 apr 1998 al 31 dic 2026
1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-27

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