Art. 21

Sanzioni accessorie

In vigore dal 29 giu 2024 al 31 dic 2026
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: a) l'interdizione..., dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture...; c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione...; d) la sospensione..., dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-21

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