Titolo I
Art. 30
Riscossione dell'imposta e versamento in acconto
In vigore dal 15 gen 2000
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all', per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.
4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, nè a rimborso. Con le leggi regionali di cui all' il predetto importo può essere adeguato.
5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell', comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.
7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli , comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-30