Titolo I
Art. 31
Primo acconto di imposta
In vigore dal 24 dic 1998
1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli , l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all', comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell', da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto.Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettare sucessivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-31