Titolo I

Art. 35

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

In vigore dal 1 gen 1998
1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo