Titolo I
Art. 35
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
In vigore dal 1 gen 1998
1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-35