Titolo I

Art. 16

Determinazione dell'imposta

In vigore dal 21 feb 2026
1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'. 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: a) all', che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento; b) all', si applica l'aliquota del 4,20 per cento; c) all', si applica l'aliquota del 5,30 per cento. 2. Nei confronti dei soggetti di cui all', comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell', si applica l'aliquota dell'8,5 per cento. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all', comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000".
  • La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
  • Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche sono apportate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
  • La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'abrogazione del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che aveva disposto con la medesima decorrenza le modifiche ai commi 1 e 1-bis, lettere a), b) e c), del presente articolo.
  • La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 74) che "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000".
  • Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-16

In sintesi

L'imposta si calcola applicando un'aliquota ordinaria del 3,50 per cento al valore della produzione netta. Sono previste aliquote differenziate per specifiche categorie di soggetti, come alcune imprese concessionarie al 3,80 per cento, altri soggetti specifici al 4,20 per cento o al 5,30 per cento, e l'8,5 per cento per le attività non commerciali. A partire dal terzo anno successivo all'emanazione del decreto, le Regioni possono aumentare o diminuire le aliquote fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, anche differenziando per settore o categoria. Per semplificare gli obblighi fiscali, le Regioni e le Province autonome devono trasmettere i dati utili per il calcolo del tributo entro il 31 marzo sul portale del federalismo fiscale. Se tali dati non vengono inseriti, non si applicano sanzioni né interessi ai contribuenti.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i criteri e le aliquote per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive, definendo le aliquote ordinarie e speciali e attribuendo alle Regioni un margine di manovra tributaria. Inoltre, garantisce certezza e trasparenza a contribuenti e intermediari tramite la pubblicazione tempestiva dei dati rilevanti.

A chi si applica

La norma si applica ai soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, inclusi coloro che esercitano attività d'impresa, specifiche attività concessionarie o attività non commerciali. Riguarda inoltre le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto concerne gli obblighi di comunicazione e la facoltà di variazione delle aliquote.

Esempio pratico

Un'impresa che genera un valore della produzione netta determina la propria imposta applicando l'aliquota ordinaria base del 3,50 per cento. Se la Regione in cui opera ha deliberato una maggiorazione di 0,50 punti percentuali entro i limiti di legge, l'impresa applicherà l'aliquota complessiva del 4,00 per cento. Qualora la Regione non abbia pubblicato i dati necessari entro il 31 marzo sul portale dedicato, l'eventuale errore di determinazione non comporterà l'addebito di sanzioni o interessi.

Adempimenti e conseguenze

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare al Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per il tributo inserendoli nel portale del federalismo fiscale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il mancato inserimento di tali dati comporta l'inapplicabilità di sanzioni e interessi.

Cosa è cambiato

Il testo dell'articolo 16 è stato modificato nel tempo: il D.Lgs. n. 137 del 1998 ha modificato il comma 2; il D.Lgs. n. 506 del 1999 è intervenuto modificando i commi 2 e 3; infine, la Legge n. 244 del 2007 ha modificato il comma 1.

Domande frequenti

Qual è l'aliquota ordinaria di base per il calcolo dell'imposta?L'aliquota ordinaria di base è fissata al 3,50 per cento del valore della produzione netta, salvo le specifiche eccezioni e le aliquote differenziate previste dalla norma.
Di quanto possono variare l'aliquota le Regioni?Le Regioni hanno la facoltà di variare l'aliquota ordinaria e quelle speciali previste al comma 1-bis fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, con possibilità di differenziare per settori di attività e categorie di contribuenti.
Cosa accade se la Regione non inserisce i dati per la determinazione del tributo nel sito informatico?Il mancato inserimento dei dati rilevanti da parte delle Regioni e delle Province autonome nel sito informatico comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi a carico del contribuente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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