Titolo I

Art. 20

Obblighi contabili

In vigore dal 1 gen 1998
1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-20

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