Titolo I
Art. 20
Obblighi contabili
In vigore dal 1 gen 1998
1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-20