Titolo I

Art. 22

Giurisdizione sulle controversie

In vigore dal 1 gen 1998
1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-22

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