Sez. II

Art. 21

Esenzioni in materia di tributi locali

In vigore dal 3 ago 2017
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-21

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Esenzioni in materia di tributi locali (Art. 21 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo