Sez. II
Art. 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
In vigore dal 3 ago 2017
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,".
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-24