Sez. II

Art. 27

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

In vigore dal 3 ago 2017
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-27

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Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Art. 27 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo