Sez. II
Art. 21
21 / 30Esenzioni in materia di tributi locali
In vigore dal 3 ago 2017
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-21