Sez. II

Art. 17

Esenzioni dall'imposta di bollo

In vigore dal 3 ago 2017
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l', è aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lu- crative di utilità sociale (ONLUS).".

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460#art-17

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Esenzioni dall'imposta di bollo (Art. 17 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo