Art. 9

Ordinamento contabile

In vigore dal 1 ago 1997
1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'E.N.A.C. È prevista altresì l'istituzione di un Ufficio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, ai fini dell'approvazione. 2. All'E.N.A.C. si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. 3. L'E.N.A.C. è inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-9

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