Art. 7

Fonti di finanziamento

In vigore dal 1 ago 1997
1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da: a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale; b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro; c) i proventi previsti dall' della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata; d) proventi derivanti da entrate diverse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-7

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