Art. 3
Contratto di programma
In vigore dal 1 ago 1997
1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all', il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che è rinnovato con cadenza triennale.
2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell', in particolare, disciplina:
a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;
b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;
c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;
d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;
e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;
f) la partecipazione dell'Ente all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;
g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell', comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategicoeconomico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-3