Art. 5
Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
In vigore dal 1 ago 1997
Controllo della Corte dei conti
e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C. con le modalità stabilite dall' della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. L'E.N.A.C. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatuta dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-5