Art. 14
Norme transitorie e finali
In vigore dal 1 ago 1997
1. Sino all'effettivo insediamento del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.C., gli organi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze.
2. Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, gli organi dell'Ente definiscono, nell'ordine, lo statuto, il regolamento amministrativo - contabile ed il contratto di programma, avvalendosi delle strutture della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
3. Nelle more della sottoscrizione del contratto di programma e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all', comma 3, restano operative, secondo la normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Ente, che rispondono ai vertici decisionali di cui al comma 2.
4. Gli organi dell'E.N.A.C. sono abilitati a perfezionare i contratti di lavoro per il quadriennio 1994 - 1997, già concordati dai soggetti giuridici soppressi, e sono autorizzati ad avviare procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine necessario per la sottoscrizione del contratto di programma non è computato ai fini della decorrenza della durata in carica degli organi dell'E.N.A.C.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nel presente articolo, sono soppressi il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-14