Art. 15
Entrata in vigore
In vigore dal 1 ago 1997
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 25 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Ciampi, Ministro del tesoro
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-15