Art. 15

Entrata in vigore

In vigore dal 1 ago 1997
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 25 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Ciampi, Ministro del tesoro Visco, Ministro delle finanze Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-15

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