Capo IV
Art. 9
Norme transitorie e finali
In vigore dal 12 lug 1997
1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;184#art-9