Capo IV
Art. 10
Abrogazioni
In vigore dal 12 lug 1997
1. È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
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