Capo II
Art. 4
Modalità dei riscatti
In vigore dal 12 lug 1997
1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;184#art-4