Capo II

Art. 3

Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa

In vigore dal 12 lug 1997
1. La facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall' - octies del decreto - legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall'assicurato nella misura intera. 2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;184#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa (Art. 3 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.) — Testo vigente | Portale Normativo