Art. 9 · Norme transitorie e finali
Capo IV

Art. 9

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Norme transitorie e finali

In vigore dal 12 lug 1997
1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;184#art-9